Invia una segnalazione con la massima riservatezza

Policy

PROCEDURA INTERNA DI GESTIONE PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (C.D. WHISTLEBLOWING)

Definizioni
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione o a un soggetto esterno in contatto con l’amministrazione per ragioni di collaborazione/consulenza, che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.
La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il soggetto segnalante.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

1. Fonte normativa e natura dell’istituto
• Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di Whistleblowing adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
• Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 del 23 ottobre 2019 […], riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
• Legge 30 novembre 2017 del n. 179.

2. Scopo e finalità della procedura
Scopo del presente documento è definire una procedura interna al Consorzio di bonifica Bacchiglione per la gestione delle segnalazioni mediante piattaforma informatica dedicata, così da rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali le incertezze circa le modalità da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

3. Soggetti
Possono presentare segnalazioni:
• i dipendenti del Consorzio a tempo indeterminato o determinato e a qualsiasi titolo;
• i dipendenti cessati, per fatti appresi durante la vigenza del rapporto di lavoro;
• i collaboratori e consulenti per fatti appresi nell’esercizio della loro attività per il Consorzio.

4. Oggetto della segnalazione
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing.
Il Consorzio ritiene che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni, meritevoli di tutela, comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti laddove, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza previste dal vigente Piano Organizzativo Variabile del Consorzio (pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – “Atti generali” del sito internet istituzionale).

5. Contenuto delle segnalazioni
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere ai dovuti e appropriati accertamenti e verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

6. Modalità e destinatari della segnalazione
Il Consorzio mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori una piattaforma informatica dedicata, accessibile direttamente dalla homepage del sito internet istituzionale.
I segnalanti devono accreditarsi alla piattaforma con un indirizzo email (diverso da quello professionale con dominio @consorziobacchiglione.it) seguendo le istruzioni sul sito.
L’applicativo software garantisce, come da linee guida dell’ANAC, assoluta riservatezza e crittografia del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente.
Non è prevista la possibilità di inviare segnalazioni anonime.

7. Procedimento di verifica della fondatezza della segnalazione
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che opera nella piattaforma con qualifica di “gestore”.
Il gestore può assegnare l’istruzione di una pratica di segnalazione al Capo Settore Personale, Affari Generali e Legali, che opera nella piattaforma con qualifica di “collaboratore” e privilegi limitati rispetto al RPCT. 
Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o ciò sia desumibile dalla segnalazione, questa va trasmessa entro sette giorni al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.
Qualora la segnalazione riguardi la persona del RPCT, il segnalante dovrà utilizzare il canale di segnalazione messo a disposizione dall’ANAC nel proprio sito internet istituzionale.
Il gestore della piattaforma procede nel rispetto dei principi di imparzialità, discrezione, riservatezza e responsabilità, effettuando ogni attività ritenuta opportuna inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
Il gestore provvede ad archiviare la pratica per inammissibilità, dandone riscontro al segnalante, nel caso in cui, all’esito di un primo esame, risulti la manifesta infondatezza della segnalazione per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o per l’assoluta genericità dei contenuti della stessa.
All’esito dell’istruttoria di merito, entro il termine di tre mesi, il gestore fornisce un riscontro al segnalante circa il seguito della segnalazione, che può consistere nell’avvio di un’inchiesta interna o nel rinvio ad autorità competenti.
Il gestore riferisce l’esito dell’istruttoria al Direttore consorziale, per l’avvio dell’eventuale procedimento disciplinare.
Nel caso di segnalazioni riguardanti la persona del Direttore, il RPCT riferisce direttamente al Presidente e al Consiglio di amministrazione consorziale per il seguito di competenza (procedimento disciplinare, segnalazioni all’ANAC e denunce all’autorità giudiziaria).

8. Forme di tutela del whistleblower
A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:
• vi sia il consenso espresso del segnalante;
• la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

9. Responsabilità del whistleblower
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente istituto, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

10. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura interna di gestione, si rinvia alla normativa vigente e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.